DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 808 del 20.04.2018 – Delibera – GARA DEL 17/02/2017: ASD CIVITELLA SICUREZZA PRO – PRATO CALCIO A CINQUE Reclamo proposto dalla Società ASD CIVITELLA PRO
GARA DEL 17/02/2017: ASD CIVITELLA SICUREZZA PRO – PRATO CALCIO A CINQUE
Reclamo proposto dalla Società ASD CIVITELLA PRO
Il Giudice Sportivo; In conformità a quanto stabilito dalla Corte Sportiva d'appello nazionale ,sezione terza ,con comunicato ufficiale numero 111/CFA del 30 marzo 2018 provvede ad esaminare gli atti del gravame su menzionato ed osserva: -Con il reclamo di che trattasi ,la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art.17,comma 5 lettera A del CGS ,per aver schierato nell'incontro in oggetto ,oltre ai 7 calciatori formati in Italia ,un solo calciatore cittadino italiano ,anziché due ,come prescritto dalle specifiche disposizioni riguardanti i limiti di partecipazione dei calciatori al gioco previsti dal C.U .numero 1/2017 per le gare di A 2. La società convenuta contesta tale affermazione ,sostenendo che l'obbligo imposto dalle norme suddette è stato rispettato .Infatti ,a detta del Prato oltre al calciatore italiano Zinhani De Carvalho Vinicius,che ha realmente preso parte all'incontro, era da ricomprendere tra i due cittadini italiani anche Zangirolami Maurizio che, per un errore del programma informatico della compilazione della distinta di gara, veniva erroneamente indicato come dirigente accompagnatore ufficiale della società ,pur essendo tesserato presso la stessa come calciatore. Tale giustificazione non è condivisibile. Ascoltato ,infatti ,l'arbitro dell'incontro questi ha specificato che il suddetto Zangirolami per tutta la durata della gara ha svolto le funzioni di dirigente della società. L'obbligo indicato nelle prescrizioni di cui al citato C.U.n°1 è finalizzato a far sì che partecipino al gioco un preciso numero di calciatori suddivisi per fasce d'età di tesseramento o di cittadinanza ,non potendosi ricomprendere in tale novero soggetti indicati come dirigenti, anche se tesserati come calciatori, i quali in quell'incontro svolgano esclusivamente le mansioni relative alla qualifica indicata sulla distinta di gara.
P.Q.M.
visti gli artt.17,29,35,38, del CGS ed il C.U. 1/2017 decide: a)-di accogliere il ricorso, comminando alla società Prato la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6; b)-La tassa di reclamo non è dovuta.