DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 218 del 31.10.2018 – Delibera – GARA DEL 06/10/2018: Futsal Villorba – Carrè Chippano Reclamo proposto dalla Società: Futsal Villorba
GARA DEL 06/10/2018: Futsal Villorba - Carrè Chippano
Reclamo proposto dalla Società: Futsal Villorba
Il Giudice Sportivo; Esaminato il gravame in epigrafe, regolarmente prodotto nei termini regolarmente sottoscritto dal Presidente della Società osserva: con il ricorso di che trattasi la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, lettera A, del CGS per aver schierato nell’incontro sopra menzionato il calciatore Masi Antonio in posizione irregolare di tesseramento; il ricorso è fondato e viene accolto, in quanto dagli accertamenti esperiti presso il competente ufficio tesseramenti il nominativo in questione risulta tesserato presso la società Carrè Chiuppano solo a far tempo dal 10.10.2018. Ne consegue, pertanto, che ha preso parte all’incontro richiamato in oggetto disputatosi in data 06.10.2018 in posizione irregolare.
P.M.Q.
A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 104 del 09/10/2018, decide: A) di accogliere il ricorso, comminando alla società Carrè Chiuppano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0- 6; B) la tassa di reclamo non è dovuta.