DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 220 del 31.10.2018 – Delibera – GARA DEL 13/10/2018: ELLEDI CARMAGNOLA – REAL CORNAREDO Reclamo proposto dalla Società: REAL CORNAREDO

GARA DEL 13/10/2018: ELLEDI CARMAGNOLA – REAL CORNAREDO

Reclamo proposto dalla Società: REAL CORNAREDO

Il Giudice Sportivo; Esaminato il gravame in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, osserva: con il ricorso di che trattasi l’istante chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara, prevista dall’art. 17, comma 5, lettera A, del CGS per aver schierato nella gara in epigrafe un numero di calciatori non conforme alle specifiche disposizioni previste per i campionati di serie B dal Comunicato Ufficiale N. 1/2018. In particolare, la ricorrente afferma che nella gara di che trattasi la società convenuta non ha provveduto ad impiegare due calciatori nati successivamente al 1 gennaio 1998. Dalla distinta dei calciatori presentata all’arbitro dalla società Elledi Carmagnola, effettivamente risulta impiegato solo un calciatore nato dopo il 01 gennaio 1998 e più precisamente Ganci Rosario nato il 03.01.1999.

PQM

A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 138 del 16.10.2018 decide: A) di accogliere il ricorso, comminando alla società Elledi Carmagnola la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; B) la tassa di reclamo non è dovuta.

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