DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 250 del 07.11.2018 – Delibera – GARA DEL 07/10/2018: DECIMA SPORT CAMP – CIVITANOVA DREAM FUTSAL Reclamo proposto dalla Società: Civitanova Dream Futsal

GARA DEL 07/10/2018: DECIMA SPORT CAMP – CIVITANOVA DREAM FUTSAL

Reclamo proposto dalla Società: Civitanova Dream Futsal

Il Giudice Sportivo; Esaminato il gravame in oggetto, osserva: con il ricorso di che trattasi la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 17. Comma 5 lett. a del CGS per aver schierato nella gara in questione un numero di calciatrici formate inferiore alle 6 prescritte dalle specifiche norme previste per le gare di Serie a2 Femminile dal C.U. N. 1/2018. Dall’esame della distinta presentata all’arbitro e dall’indagine esperita presso il sistema informatico centralizzato della FIGC risultano aver preso parte all’incontro solamente quattro calciatrici formate in data antecedente alla disputa della gara: 7.10.2018 mentre, tutte le altre dichiarazioni di residenza per formazione sono state definite in data 11 ottobre 2018. Ne consegue pertanto che hanno preso parte all’incontro in posizione irregolare.

PQM

A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 112 del 10.10.2018 decide: a) di accogliere il ricorso comminando alla Società Decima Sport la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; b) la tassa di reclamo non è dovuta.

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