DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 263 del 09.11.2018 – Delibera – GARA DEL 20/10/2018: SEDICO – FENICE VENEZIA MESTRE Reclamo proposto dalla Società: Sedico C5

GARA DEL 20/10/2018: SEDICO - FENICE VENEZIA MESTRE

Reclamo proposto dalla Società: Sedico C5

Il Giudice Sportivo; Esaminato il reclamo in oggetto ,si rileva che la controversia riguarda l'irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore Alvise Tenderini, sulla posizione del quale lo scrivente giudice sportivo si è pronunciato con decisione pubblicata sul C.U. n.°190 del 25 ottobre 2018. Controdeduce la Soc. Fenice Venezia Mestre specificando che le motivazioni a sostegno del reclamo del Sedico sono state inoltrate al di là dei termini previsti dall'art 29 comma 7 lett. b del CGS. Al riguardo si precisa che già nel preannuncio di reclamo, correttamente inviato entro le 24 ore successive alla disputa dell'incontro, erano contenuti tutti gli elementi utili a valutare l'attendibilità della pretesa, per cui il tardivo inoltro del reclamo di per sé non rileva. La ratio della norma dell'art 29 del CGS è quella di rendere sollecite le società ricorrenti a produrre in termini ristretti gli elementi a suffragio delle loro pretese, per consentire al giudice sportivo di procedere speditamente all'omologazione o meno del risultato della gara con conseguenti riflessi sulla classifica .Nel caso di specie, la società ricorrente, fin dalla redazione del preannuncio di reclamo ha specificato dettagliatamente i motivi della doglianza consentendo allo scrivente giudice sportivo di poterla valutare, indipendentemente dal successivo inoltro del reclamo che, nella fattispecie, ricalcando le argomentazione già contenute nel preannuncio, assume una valenza meramente pleonastica.

P.Q.M

a) A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 173 del 23.10.2018 decide di accogliere il ricorso comminando alla Società Fenice Venezia Mestre la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6. b) La tassa di reclamo non è dovuta.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it