DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 306 del 16.11.2018 – Delibera – GARA DEL 13/10/2018: FUTSAL RUVO – BERNALDA Reclamo proposto dalla Società: Bernalda
GARA DEL 13/10/2018: FUTSAL RUVO - BERNALDA
Reclamo proposto dalla Società: Bernalda
Il Giudice Sportivo; Esaminato il reclamo in oggetto rileva: con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, lett. a del CGS per aver schierato nella gara in epigrafe il calciatore Mastropirro Michele in posizione irregolare in quanto sprovvisto dell’autorizzazione a partecipare all’attività agonistica prevista dall’art. 34 comma 3 delle NOIF. Il ricorso è fondato e viene accolto. Il nominato in questione nato il 12 novembre 2002 solo in data 18 ottobre con C.U. N. 21 rilasciato dal C.R. Puglia è stato autorizzato a svolgere attività agonistica. Ne consegue pertanto che ha preso parte all’incontro richiamato in oggetto, svoltosi il 13 ottobre, sprovvisto dell’autorizzazione dinanzi citata e quindi in posizione irregolare.
PQM
A scioglimento della riserva di cui al C.U. 138 del 16/10/2018 decide: a) di accogliere il ricorso, comminando alla Società Futsal Ruvo la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6; b) la tassa di reclamo non è dovuta.