DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 358 del 29.11.2018 – Delibera – GARA DEL 28/10/2018: BERGAMO LA TORRE C5 – LECCO C5 Reclamo proposto dalla Società: Bergamo La Torre C5

GARA DEL 28/10/2018: BERGAMO LA TORRE C5 – LECCO C5

Reclamo proposto dalla Società: Bergamo La Torre C5

 Il Giudice Sportivo; Esaminato il reclamo proposto dalla Società Bergamo La Torre avverso l’esito della gara in oggetto rileva: con il gravame di che trattasi la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 17 comma 5 lett. a del CGS per aver schierato nella gara di che trattasi un numero di calciatori formati inferiore a quello previsto dalle specifiche disposizioni diramate per i Campionati Under 19 dal C.U. N. 56/2018. In particolare la ricorrente lamenta la carenza di formazione riguardo a tre atleti della Società antagonista: Mascheroni Samuele, Davide Andrea e Lascala Mirco. Il ricorso è fondato e viene accolto. Si premette innanzitutto che ai sensi del precitato C.U. N. 56/2018 nelle gare di Under 19 le società debbono impiegare un numero di calciatori formati pari all’80% del numero dei calciatori indicati in distinta. Nella gara di che trattasi la Società Lecco avendo indicato 10 calciatori, doveva schierarne almeno 8 formati. Questo non è avvenuto in quanto per gli atleti più sopra indicati la formazione per residenza risulta perfezionata nel sistema informatico solamente in data 13 novembre 2018. Ne consegue pertanto che i nominativi di cui sopra hanno preso parte all’incontro in posizione irregolare.

PQM

A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 222 del 01.11.2018 decide: di comminare alla Società Lecco la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6; la tassa di reclamo non è dovuta.

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