DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 438 del 20.12.2018 – Delibera – GARA DEL 24/11/2018: BERGAMO C5 LA TORRE – AOSTA 511 Reclamo proposto dalla Società: Bergamo C5 La Torre
GARA DEL 24/11/2018: BERGAMO C5 LA TORRE – AOSTA 511
Reclamo proposto dalla Società: Bergamo C5 La Torre
Il Giudice Sportivo; rilevato che il gravame in epigrafe attiene a decisioni di natura tecnica adottate in campo dall’arbitro, sulla sindacabilità delle quali, ai sensi dell’art.29, comma 3 del CGS, gli è preclusa qualsivoglia cognizione, lo respinge, dichiarandolo inammissibile:
P.Q.M.
A scioglimento della riserva di cui al C.U.N. 357 del 29/11/2018 decide: a) -di respingere il reclamo, omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro A.S.D. Bergamo C5 La Torre – Aosta 511 3 -4; b) - la tassa di reclamo viene addebitata.