DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 454 del 21.12.2018 – Delibera – GARA DEL 29/11/2018: A.S.D. VICENZA C5 – A.S.D. REAL FUTSAL ARZIGNANO

GARA DEL 29/11/2018: A.S.D. VICENZA C5 – A.S.D. REAL FUTSAL ARZIGNANO

Reclamo proposto dalla Società: Real Futsal Arzignano

Il Giudice Sportivo;

Riguardo al reclamo presentato dalla Soc. A.S.D. Real Futsal Arzignano inerente la gara in epigrafe osserva preliminarmente che poiché l’incontro si è disputato in data 29 novembre 2018, il preannuncio di reclamo, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 29 del C.G.S., doveva essere esperito entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello di disputa della gara. Risulta invece che detto preannuncio è stato formalizzato in data 1 dicembre 2018, alle ore 21’29’’, al di là quindi del termine tassativo indicato dalla normativa più sopra esposta.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 386 del 06/12/2018 decide: a) di respingere il ricorso, dichiarandolo irricevibile, omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro A.S.D. Vicenza C5-A.S.D. Real Futsal Arzignano 6 – 4; b) la tassa di reclamo viene addebitata.

 

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