DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 456 del 22.12.2018 – Delibera – GARA DEL 11/11/2018: BERGAMO C5 LA TORRE – AS COMETA Reclamo proposto dalla Società: Bergamo C5 La Torre
GARA DEL 11/11/2018: BERGAMO C5 LA TORRE – AS COMETA
Reclamo proposto dalla Società: Bergamo C5 La Torre
Il Giudice Sportivo; Esaminato il ricorso in oggetto, osserva: Con Il gravame in questione, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17, comma 5, lettera A del C.G.S. per aver schierato nella gara in epigrafe il calciatore Moraghi Erik Kevin in posizione irregolare in quanto non formato. Controdeduce la convenuta sostenendo la liceità della posizione del proprio tesserato. Dagli accertamenti esperiti presso il sistema informatico centrale, il nominato in questione nato il 2 agosto 1999 risulta essere stato tesserato per la Società Cometa in data 29 agosto 2018 in qualità di nuovo italiano e pertanto non formato. Il tesseramento a cui fa riferimento la convenuta è relativo a Moraghi Erik tesserato con altra matricola ed altro codice fiscale. Successivamente è stato verificato che pur trattandosi del medesimo calciatore lo stesso risulta tesserato per altra Società e pertanto non avrebbe potuto essere tesserato nella corrente stagione sportiva con la Società Cometa.
Quest’ultima ha potuto tesserarlo solo in virtù dell’inserimento come Nuovo italiano. Ne consegue, pertanto, che il calciatore ha preso parte all’incontro in oggetto con la qualifica di calciatore non formato. Il ricorso è fondato e viene accolto.
PQM
A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 284 del 14.11.2018 decide: di comminare alla Società Cometa la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6; la tassa di reclamo non è dovuta.