DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 573 del 24.01.2019 – Delibera – GARA DEL 11/01/2019: ASD META C5 – ASD NAPOLI CALCIO A 5 Reclamo proposto dalla Società:ASD Meta C5
GARA DEL 11/01/2019: ASD META C5 – ASD NAPOLI CALCIO A 5
Reclamo proposto dalla Società:ASD Meta C5
Il Giudice Sportivo,
Dagli atti ufficiali rileva che l’incontro in oggetto è stato sospeso definitivamente dall’arbitro al 10’,04” del secondo tempo per impraticabilità del terreno di gioco dovuta ad infiltrazioni d’acqua piovana provenienti dal soffitto dell’impianto sportivo che a seguito dell’imperversare di un temporale rendevano vani i tentativi posti in essere dagli inservienti della società ospitante di asciugare il terreno ed eliminare l’inconveniente verificatosi. Il direttore di gara dopo circa 20 minuti d’interruzione, constatato che nonostante il prodigarsi di più persone, il terreno continuava ad essere bagnato con conseguente pregiudizio per l’incolumità degli atleti, decretava la sospensione definitiva dell’incontro. La società ASD META C5 in merito a quanto sopra descritto richiede che venga disposta la ripetizione dell’incontro non ritenendosi responsabile in alcun modo dell’accaduto. All’uopo allega dichiarazione rilasciata dalla Direzione Manutenzione e Servizi Tecnici del Comune di Catania ove è specificato che la causa dell’evento sia determinata dalle piogge di eccezionale intensità e di carattere alluvionale e ciclonico che hanno interessato la città di Catania danneggiando diverse strutture e immobili comunali, con conseguente sollevamento e lacerazione di una parte dell’impermeabilizzazione delle coperture relative. In tale documento è precisato che la società ASD META C5 è semplice affittuaria dell’impianto, la manutenzione ordinaria del quale è di esclusiva competenza dell’amministrazione comunale. Contro deduce la società ASD NAPOLI CALCIO A 5 chiedendo che in danno della società ASD META C5 sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17, comma 1 del C.G.S. in quanto oggettivamente responsabile degli eventi che hanno determinato la sospensione dell’incontro. Tale tesi non può essere condivisa. E’ pur vero che nella locazione di un immobile il conduttore deve provvedere ad averne cura secondo la c.d. “diligenza del buon padre di famiglia” ma tale “adagio” non può essere applicato al caso di specie in quanto l’impianto sportivo viene affittato da diverse società che praticano altre discipline quali pallavolo o pallacanestro e non condotto in uso esclusivo dalla società ASD META C5. Di conseguenza non si può addebitare l’anomalia verificatesi sul soffitto dell’impianto alla Società ospitante, tenuto conto dell’uso promiscuo e polivalente al quale è destinato il palazzetto. A conferma di tale assunto vige la precisazione fornita dal comune che “tutte le opere inerenti la manutenzione ordinaria sono a suo esclusivo carico”, ragion per cui, anche nell’ipotesi che una carenza vi sia stata, di tale omissione non può rispondere la società ASD META C5 che è semplice conduttrice con l’unico obbligo di provvedere al pagamento del canone d’affitto per le singole gare.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva di cui al C.U. N.533 del 15/01/2019 si dispone la ripetizione della gara in epigrafe sussistendo valide e certificate ragioni per dichiarare che la sospensione sia avvenuta per una serie di motivi non imputabili alla società ospitante e si rimettono gli atti alla Divisione Calcio a 5 per gli adempimenti successivi.