DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 626 del 07.02.2019 – Delibera – GARA DEL 12/01/2019: A.S.D. VICENZA C5 – A.S.D. FUTSAL ATESINA Reclamo proposto dalla Società: ASD Vicenza C5

 

GARA DEL 12/01/2019: A.S.D. VICENZA C5 – A.S.D. FUTSAL ATESINA

Reclamo proposto dalla Società: ASD Vicenza C5

Il Giudice Sportivo; Esaminato il gravame in oggetto regolarmente prodotto nei termini osserva: Con Il ricorso in questione la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17, comma 5, lettera A del C.G.S. per aver schierato nell’incontro in epigrafe un numero di calciatori formati inferiore rispetto a quello indicato dalle specifiche disposizioni diramate con il C.U.N.1/2018 per le gare di Serie B. In particolare si sostiene che non può essere ricompreso tra gli otto formati schierati, il calciatore Kadiu Ani nato il 06.06.1992. Dagli accertamenti esperiti presso l’archivio informatico generale della F.I.G.C. il nominato di cui sopra risulta essere stato tesserato per la F.I.G.C. in data 18.9.2003, ben prima quindi del compimento del 18° anno di età. Risulta pertanto rientrare a pieno titolo nel novero dei formati che hanno preso parte all’incontro oggetto della presente controversia.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 540 del 16/01/2019. decide: a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro, Vicenza C5 – Futsal Atesina 3-5; b) - la tassa di reclamo è addebitata.

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