DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 628 del 07.02.2019 – Delibera – GARA DEL 06/01/2019: A.S.D. FUTSAL RUVO – A.S.D. Diaz Reclamo proposto dalla Società: FUTSAL RUVO

GARA DEL 06/01/2019: A.S.D. FUTSAL RUVO – A.S.D. Diaz

Reclamo proposto dalla Società: FUTSAL RUVO

Il Giudice Sportivo; Esaminato il ricorso in oggetto, regolarmente prodotto nei termini osserva: Con Il gravame in epigrafe, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17, comma 5, lettera A del C.G.S. per aver schierato nell’incontro più sopra indicato un numero di calciatori non conforme alle disposizioni previste per i campionati Under 19 diramate con C.U.N.1/2018 che prevedono l’obbligo di impiegare un numero di calciatori formati pari all’80% arrotondato per eccesso, rispetto al numero dei calciatori inseriti nella distinta presentati all’arbitro. Il ricorso è fondato e viene accolto. Analizzando il suddetto documento si rileva che dei 12 atleti inseriti ben 4 di essi non risultano formati, nella fattispecie trattasi di Catino Mauro, Monterisi Gianluca, Simone Francesco Pio e Guglielmi Nicola, mentre la percentuale dianzi indicata prevedeva che in non formati potessero essere solamente due (80% di 12 = 9,6 che arrotondato per eccesso da 10)

P.Q.M.

A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 503 del 09/01/2019 decide: a) di accogliere il ricorso comminando alla Soc. ASD Diaz la punizione sportiva della perdita dell’incontro col punteggio di 0 – 6; b) - la tassa di reclamo non è dovuta.

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