DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 794 del 15.03.2019 – Delibera – GARA DEL 03/03/2019: A.S.D. CIVITELLA COLORMAX – A.S.D. FOLIGNO C5 Reclamo proposto dalla Società: Città di Falconara

 

GARA DEL 03/03/2019: A.S.D. CIVITELLA COLORMAX – A.S.D. FOLIGNO C5

 Reclamo proposto dalla Società: Città di Falconara

 Il Giudice Sportivo; Preso atto di quanto stabilito dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale con C.U.N.107/CSA dell’8.3.2019 osserva: In merito alla mancata disputa della gara in oggetto,causa la concomitante presenza sul medesimo impianto di un incontro di pallamano,la società A.S.D.Civitella Colormax C5 imputa l'inconveniente ad una negligenza del gestore del Pala Santa Filomena di Chieti che nel concedere la suddetta struttura per l'intero campionato under 19,avrebbe omesso di specificarne l'indisponibilità per la giornata del 3 marzo. Pur prendendo atto delle argomentazioni addotte,non si può non rilevare come la società Civitella non essendo stata in grado di predisporre in tempo utile idonea soluzione alternativa sia da considerarsi oggettivamente responsabile ai sensi dell'art.17 comma 1 del CGS della mancata disputa dell'incontro,tenuto conto soprattutto che non risulta allegata alcuna certificazione che possa attestare la sussistenza nella fattispecie di una sopravvenuta causa di forza maggiore,così come peraltro previsto dall'art.55 delle NOIF.

PQM

A seguito della mancata disputa dell'incontro si commina alla Soc.Civitella la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6.-

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it