DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 157 del 17.10.2019 – Delibera – GARA DEL 28/09/2019: SSD ACQUAESAPONE C5 – PETRARCA CALCIO A CINQUE SRL
GARA DEL 28/09/2019: SSD ACQUAESAPONE C5 – PETRARCA CALCIO A CINQUE SRL
Reclamo proposto dalla Società: Petrarca Calcio a Cinque
Il Giudice Sportivo; esaminato il gravame in oggetto regolarmente prodotto nei termini, osserva: Con il ricorso di che trattasi la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata in via principale la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6 e/o in via graduata la ripetizione dell’incontro Il motivo della doglianza è determinato dal malfunzionamento del tabellone elettronico, che nel corso del secondo tempo ha smesso di funzionare costringendo gli arbitri a proseguire l’incontro con il cronometraggio manuale. Premesso che l’art. 65 del C.G.S. nell’indicare la materia di competenza del Giudice Sportivo recita alla lettera “c” del predetto articolo, che il ricorso può essere esperito riguardo alla regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi similari”, tra i quali chiaramente non rientra il malfunzionamento del tabellone elettronico, che normalmente è posto all’esterno del terreno di gioco, dall’esame del referto arbitrale (fonte privilegiata di prova), il direttore di gara precisa che l’incontro è proseguito con l’utilizzo dell’orologio a disposizione del cronometrista ufficiale, così come previsto dal vigente Regolamento di Gioco del Calcio a 5.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva di cui al C.U. N.93 del 01.10.2019 Si decide: a) Di respingere il ricorso, omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro: AcquaeSapone vs Petrarca 7 – 4 b) La tassa del reclamo viene addebitata.