DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 173 del 23.10.2019 – Delibera – GARA DEL 05/10/2019: S.S.LAZIO – OLIMPUS ROMA Reclamo proposto dalla Società: Olimpus Roma

 

GARA DEL 05/10/2019: S.S.LAZIO – OLIMPUS ROMA

Reclamo proposto dalla Società: Olimpus Roma

Il Giudice Sportivo; esaminato il ricorso in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, osserva: con il gravame di che trattasi, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 10, comma 6, lettera A del CGS per aver schierato nell’incontro in epigrafe i calciatori Valerio Barigelli e Fedrigo Dall’Agnol Vinicius in posizione irregolare in quanto squalificati. A suffragio delle proprie pretese la ricorrente allega il Comunicato Ufficiale N. 944 del 30/04/2019 ove i suddetti atleti venivano squalificati rispettivamente per tre e una giornata di gara. Secondo la reclamante, Barigelli avrebbe scontato solo due delle tre giornate comminate, mentre per quel che concerne Fedrigo Dall’Agnol Vinicius, la squalifica non risulterebbe scontata. Il ricorso è fondato e viene accolto. Dagli accertamenti esperiti sulle distinte di gara della S.S. Lazio presentate all’arbitro per le gare di Coppa della Divisione e Campionato prima e seconda giornata, il calciatore Fedrigo Dall’Agnol Vinicius risulta essere stato sempre impiegato, mentre il calciatore Valerio Bargelli ha saltato solo la gara di Coppa della Divisione mentre in Campionato risulta sempre schierato. Ne consegue pertanto che i due su menzionati atleti hanno preso parte all’incontro in posizione irregolare in quanto squalificati.

PQM

A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 122 del 09/10/2019 decide: a) Di comminare alla S.S. Lazio la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; b) La tassa di reclamo non è dovuta.

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