DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 195 del 28.10.2019 – Delibera – GARA DEL 12/10/2019: A.P.D. SAMMICHELE 1992 – ASD CLN CUS MOLISE Reclamo proposto dalla Società: A.P.D. Sammichele 1992

GARA DEL 12/10/2019: A.P.D. SAMMICHELE 1992 – ASD CLN CUS MOLISE

 Reclamo proposto dalla Società: A.P.D. Sammichele 1992

Il Giudice Sportivo; Con il gravame in epigrafe la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara, prevista dalle vigenti disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva, per aver schierato nell’incontro di che trattasi il calciatore Juan Alberto De Lucia in posizione irregolare di tesseramento. Sostiene la parte attrice che il suddetto atleta risulta tesserato come dilettante italiano mai tesserato per federazione estera senza aver richiesto il transfer internazionale (ITC) e non come calciatore proveniente da federazione estera nella fattispecie la Federazione Argentina che, a detta della ricorrente, avrebbe dovuto in questo caso rilasciare il transfer internazionale (ITC) come previsto dalla normativa federale. Il ricorso è infondato e viene respinto. Gli accertamenti esperiti dal competente Ufficio Tesseramenti della FIGC presso la Federazione Argentina hanno permesso di appurare che il calciatore Juan Alberto De Lucia nato il 3.3.1983 non è mai stato tesserato presso la suddetta Federazione e pertanto il suo tesseramento non necessita di transfer internazionale (ITC).Ne consegue pertanto la correttezza del tesseramento presso il CLN CUS Molise e la regolare partecipazione all’incontro del calciatore in questione.

PQM

A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 145 del 15.10.2019 decide: a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro APD SAMMICHELE – CLN CUS Molise 1 – 5 b) la tassa del reclamo viene addebitata.

 

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