DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 219 del 04.11.2019 – Delibera – GARA DEL 06/10/2019: ASD FUTSAL CORNEDO – AC TRENTO SCSD Reclamo proposto dalla Società: Futsal Cornedo

GARA DEL 06/10/2019: ASD FUTSAL CORNEDO – AC TRENTO SCSD

Reclamo proposto dalla Società: Futsal Cornedo

Giudice Sportivo; Esaminato il reclamo in oggetto, correttamente prodotto nei termini, rileva: con il gravame di che trattasi la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara, prevista dall’art. 10, comma 6 lett. a del Codice di Giustizia Sportiva, per aver schierato nell’incontro in epigrafe il calciatore Fontanari Leon nato il 21.12.2004 privo della specifica autorizzazione prevista dall’art. 34, comma 3 delle NOIF. Il ricorso è fondato e viene accolto. Gli accertamenti esperiti presso il Comitato Autonomo Provinciale di Trento hanno evidenziato che la prescritta autorizzazione non è mai stata richiesta né tantomeno rilasciata.

PQM

A scioglimento della riserva di cui al C.U. N.133 del 10.10.2019 decide: a) Di accogliere il ricorso comminando alla Società Futsal Cornedo la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6; b) La tassa reclamo non è dovuta.

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