DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 383 del 09.12.2019 – Delibera – GARA DEL 10/11/2019: ASD SALERNITANA FEMMINILE – ASD WOMAN FUTSAL CLUB
GARA DEL 10/11/2019: ASD SALERNITANA FEMMINILE – ASD WOMAN FUTSAL CLUB
Reclamo proposto dalla Società: ASD WOMAN FUTSAL CLUB
Il Giudice Sportivo; Esaminato il gravame in oggetto, regolarmente prodotto nei termini osserva: con il ricorso in epigrafe la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara per aver schierato nell’incontro in oggetto la calciatrice Palumbo Giada nata il 20.10.2004 priva della specifica autorizzazione medica di avvenuta maturità agonistica prevista dall’art. 34 bis comma b delle N.O.I.F.. Il ricorso è fondato e viene accolto. La predetta calciatrice infatti all’epoca dell’incontro aveva appena 15 anni e quindi rientrava tra i soggetti per i quali è obbligatoriamente previsto il rilascio da parte dei Comitati Regionali di pertinenza della specifica autorizzazione medica di maturità agonistica. Tale certificazione non è stata né richiesta né tantomeno rilasciata in quanto la Società di appartenenza ritiene che il compimento del 15° anno da parte della propria tesserata ovvi alla prescrizione del precitato art. 34 delle N.O.I.F.. Tale tesi non è condivisibile. La norma, introdotta per la salvaguardia fisica delle atlete e degli atleti non ammette deroghe in quanto dopo il compimento del 16° anno di età l’attestazione in parola sia per i maschi che per le femmine non è più necessaria. Prima è indispensabile.
PQM
A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 269 del 12.11.2019 decide: a) Di accogliere il ricorso, comminando alla Salernitana Femminile la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6. b) La tassa di reclamo non è dovuta.