DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 563 del 29.01.2020 – Delibera – GARA DEL 07/12/2019:A.S.D.FENICE VENEZIAMESTRE – S.S.D.A.R.L.CITTA’ DI SESTU

GARA DEL 07/12/2019:A.S.D.FENICE VENEZIAMESTRE - S.S.D.A.R.L.CITTA’ DI SESTU

Reclamo proposto dalla Società: A.S.D.FENICE VENEZIAMESTRE

Il giudice sportivo esaminato il gravame in oggetto osserva: con il reclamo in questione, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara ex art.10,comma 6 del CGS, per aver schierato nella gara in epigrafe il calciatore Sampaio Santos Conrado in posizione irregolare di tesseramento. Tale convincimento discende dalla circostanza che il suddetto calciatore Sampaio in violazione del disposto dell’art. 95 comma 2 delle NOIF, nella stagione 2019-2020 abbia partecipato ad attività ufficiali per più di due Società, ricomprendendo tra le Società interessate due Società appartenenti alla Federazione francese di Calcio, nello specifico la Società Orchies Pevele e la Società Toulon Elite. Preso atto della decisione 081/2020 della Corte Sportiva di Appello relativamente al ricorso n° 157 che attiene alla medesima fattispecie del presente reclamo in relazione alla posizione del calciatore Sampaio, si comunica che a seguito di una verifica effettuata dal competente Ufficio Tesseramento della FIGC, la Federazione francese di calcio ha confermato il tesseramento del calciatore Sampaio per la Società Orchies Pevele dal 1 luglio 2019 al 30 settembre 2019 e per la Società Toulon Elite Futsal dal 30 settembre 2019 al 23 ottobre 2019, specificando altresì che lo stesso calciatore Sampaio ha partecipato a competizioni ufficiali per la sola squadra dell’Orchies Pevele. Lo stesso calciatore successivamente è stato tesserato per la Società italiana Petrarca Futsal con decorrenza del tesseramento il 23 ottobre 2019 e successivamente lo stesso calciatore è stato trasferito alla Società SSDRL Città di Sestu con decorrenza 5 dicembre 2019. Per quanto sopra descritto, preso atto della richiamata decisione 081/2020 della Corte Sportiva di Appello il calciatore risulta essere stato tesserato per quattro differenti Società nella medesima stagione sportiva. Si rileva inoltre che lo strumento del passaporto elettronico cosi come previsto dall’art.7 del “Regulation on the Status and Transfer of Players” della FIFA, non è allo stato ancora attivo per le Società al fine di tracciare i diversi tesseramenti posti in essere anche da federazioni differenti e che il sistema AS 400 si limita a conteggiare il numero di Società per il quale un calciatore è tesserato nella stessa stagione sportiva, alle Società appartenenti al solo bacino della FIGC. Tale peculiarità, fa si pertanto che alla Società Città di Sestu non possa essere imputata alcuna irregolarità per aver tesserato il nominato in questione, avendo agito in perfetta buonafede, confortata ed avallata dal recepimento al sistema del tesseramento del Sampaio, la partecipazione del quale alla gara in oggetto disputatasi il 07/12/2019 appare allo stato dei fatti regolare. E doveroso tuttavia constatare come , in virtù degli accertamenti esperiti presso la Federazione Francese a seguito della decisione numero 081/2020 emanata in data 30 dicembre 2019 il tesseramento del suddetto atleta appaia effettuato non conformemente al dettato dell’Art. 95 comma 2 delle NOIF risultando il quarto tesseramento per Società diverse nella stessa stagione sportiva, non ricorrendo in questo specifico caso l’eccezione prevista dall’art 5 comma 3 del “Regulation on the Status and Transfer of Players” della FIFA, per cui si dispone la revoca del tesseramento del calciatore Sampaio Santos Conrado come definita dall’art 42 lett. a)prima parte delle NOIF.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 406 del 12/12/2019 si decide: di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro FENICE VENEZIAMESTRE - CITTA’ DI SESTU di 1 a 3. -di revocare il tesseramento presso la Società Città di Sestu del Calciatore Sampaio Santos Conrado per le motivazioni dianzi illustrate facendone decorrere l’operatività dalla data di pubblicazione della presente decisione. Sussistono eque ragioni per non addebitare la tassa di reclamo.

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