DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 711 del 27.02.2020 – Delibera – GARA DEL 18/01/2020: ASD REAL ROGIT – ASD VIRTUS RUTIGLIANO Reclamo proposto dalla Società: ASD Virtus Rutigliano

GARA DEL 18/01/2020: ASD REAL ROGIT – ASD VIRTUS RUTIGLIANO

Reclamo proposto dalla Società: ASD Virtus Rutigliano

Il giudice sportivo esaminato il gravame in oggetto osserva: con il reclamo in questione, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara ex art.10,comma 6 del CGS,per aver schierato nella gara in epigrafe il calciatore Vieira De Moraes J. Silon in posizione irregolare di tesseramento. Tale convincimento discende dalla circostanza che il suddetto atleta sia stato tesserato con status 71 (extracomunitario mai tesserato estero) mentre a detta della ricorrente, il calciatore sarebbe stato tesserato precedentemente al suo primo tesseramento in Italia con la Federazione Brasiliana. Pertanto il Vieira, avrebbe dovuto essere tesserato a seguito della concessione del ITC (Certificato di trasferimento internazionale), da parte della federazione brasiliana, risultando di conseguenza in posizione irregolare. Occorre in via prioritaria evidenziare che il primo tesseramento del calciatore da parte della Federazione italiana è stato effettuato nella stagione 2016/2017 a seguito della richiesta presentata da Società diversa dalla Società Real Rogit, la quale ha tesserato il calciatore solo nella stagione in corso e precisamente in data 11 settembre 2019 effettuando dal sistema telematico federale un aggiornamento di posizione che recava in sé lo status 71 del calciatore. Si tenga inoltre presente che a seguito di una verifica presso il competente ufficio tesseramento della FIGC è stato confermato che a seguito della richiesta di transfer da parte della FIGC la federazione Brasiliana risposto affermando che il nominato calciatore Vieira non risultava tesserato presso i loro archivi.

P.Q.M.

si decide: A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 531 del 21.01.2020 decide: di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro Real Rogit – Virtus Rutigliano di 5 a 5. La tassa di reclamo è addebitata.

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