DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 740 del 05.03.2020 – Delibera – GARA DEL 09/02/2020: REAL DEM CALCIO A 5 – ANTONIO PADOVANI FUTSAL Reclamo proposto dalla Società: Real Dem calcio a 5
GARA DEL 09/02/2020: REAL DEM CALCIO A 5 – ANTONIO PADOVANI
FUTSAL Reclamo proposto dalla Società: Real Dem calcio a 5
Il Giudice Sportivo; Riguardo alla controversia in oggetto, rileva,in via preliminare, che la controparte eccepisce di non aver mai ricevuto il preannuncio di reclamo redatto dalla ricorrente, la quale, a suo dire, non si sarebbe attenuta alla procedura contemplata dalle disposizioni di cui all'art.53 del CGS. Dagli atti di causa si accerta che la reclamante nei termini ha provveduto a trasmettere il preannuncio di reclamo sia allo scrivente giudice sportivo, sia alla parte convenuta, indirizzandolo, per quel che attiene a quest'ultima ,alla casella di posta elettronica paolo.villa1974@gmail.com,che risulta essere quella comunicata dalla predetta società agli uffici amministrativi della Divisione ad inizio della corrente stagione sportiva. L'eccezione pregiudiziale viene pertanto respinta in quanto infondata. Esaminando poi, nel merito il reclamo in oggetto, si rileva che la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara, prevista dall'art.10,comma 6 del CGS, per aver schierato nell'incontro in questione un numero di calciatori formati inferiore ai limiti illustrati per le gare di under 19 dal C.U, n1/2019. Verificando la distinta dei calciatori presentata all'arbitro per la disputa dell'incontro in oggetto,si rileva come non possa essere ricompreso tra i formati nati dal 1 gennaio 2000 il calciatore Goncalves Pagotto Vitor Gabriel,in quanto, pur rientrando nei limiti di età, non può essere annoverato tra i formati in quanto calciatore proveniente da federazione estera.
PQM
a scioglimento della riserva di cui al C.U.n 624 del 12/2/2020 decide: -) di accogliere il ricorso, comminando alla Soc Antonio Padovani la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6 -) la tassa di reclamo non è dovuta.