DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 771 del 27.05.2020 – Delibera – GARA DEL 11/02/2020: PETRARCA CALCIO A 5 – REAL RIETI Reclamo proposto dalla Società: Petararca Calcio a 5

 

GARA DEL 11/02/2020: PETRARCA CALCIO A 5 – REAL RIETI

Reclamo proposto dalla Società: Petararca Calcio a 5

Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo in oggetto osserva: Con il gravame in questione, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara, prevista dall'art.10, comma 6 del CGS, per aver schierato nell'incontro in epigrafe il calciatore Baptista Baptista Lukajan in posizione irregolare di tesseramento. Tale convincimento discenderebbe dalla lettura dell'art.40 quinquies, comma 4 delle NOIF che testualmente recita: "i calciatori non professionisti trasferiti all'estero e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all'estero e soltanto presso la Società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero”. Dalla stagione sportiva successiva i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque Società. Premesso quanto sopra, la ricorrente sostiene che il nominato in questione, calciatore residente in Italia, e tesserato nella passata stagione sportiva presso la Società Acquaesapone, in data 10 luglio 2019, mentre era già iniziata la corrente stagione sportiva 2019-2020, veniva trasferito presso una Società della Federazione spagnola, per poi rientrare nel corso della medesima stagione in Italia, trasferendosi non più presso la Società Acquaesapone, come stabilito dalla normativa dianzi citata, bensì presso la Società Real Rieti. Da qui la richiesta di comminatoria in danno della convenuta per posizione irregolare di tesseramento. Controdeduce la Soc. Real Rieti respingendo con dovizia di particolari la pretesa suddetta, sostenendo al contrario, la regolarità e legittimità del tesseramento. Il ricorso è infondato e viene respinto. La reclamante nel formulare la propria pretesa, non ha considerato che l'atleta in questione al termine della passata stagione sportiva si era svincolato in data 1 luglio 2019. La norma invocata dalla Società Petrarca, a sostegno della propria pretesa, riguarda solamente quei calciatori che risultano in regime di tesseramento per una Società italiana al momento in cui vengono trasferiti ad una Società appartenente ad una Federazione estera. Non è questo il caso del calciatore in questione il cui transfer internazionale ITC viene effettuato per un calciatore che risulta svincolato. Ad ogni buon conto, per esigenze di giustizia ed economia di mezzi giuridici, si è ritenuto opportuno in data 21 febbraio 2020 sottoporre il caso di che trattasi all'attenzione del Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti, competente a conoscere e dirimere controversie analoghe a quella in esame, il quale, con decisione del 9 marzo 2020 protocollo 55/TFN.-ST, ha ritenuto legittimo il tesseramento del calciatore suddetto presso la Società Real Rieti.

PQM

a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 642 del 13/02/2020 decide: a)di respingere il ricorso, in quanto infondato in punto di fatto e di diritto, omologando il risultato conseguito dalle due squadre sul terreno di gioco :Petrarca Calcio a 5 – Real Rieti 1 - 8 b) la tassa di reclamo viene addebitata alla ricorrente.

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