DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 781 del 23.06.2020 – Delibera – GARA DEL 09/02/2020: REAL DEM CALCIO A 5 – ANTONIO PADOVANI FUTSAL Reclamo proposto dalla Società: Real Dem Calcio a 5

GARA DEL 09/02/2020: REAL DEM CALCIO A 5 – ANTONIO PADOVANI FUTSAL

Reclamo proposto dalla Società: Real Dem Calcio a 5

Il Giudice Sportivo; Tenuto conto della decisione della Corte Sportiva d'Appello nazionale del 3 giugno 2020, inerente la gara in oggetto, visto quanto in essa stabilito, ovvero la necessità di assicurare un contraddittorio pieno della Soc. Antonio Padovani affinché possa validamente esporre le proprie controdeduzioni in ordine alla pretesa della società ricorrente Real Dem Calcio a 5; atteso che ambedue le Società sono state informate dalla Segreteria della Divisione Calcio a 5 in relazione alla data di assunzione della pronuncia da parte del GS come disposto dall’art. 67 comma 6 del CGS; considerato che entrambe le parti hanno avuto la possibilità di far pervenire memorie e documenti come disposto dall’art 67 comma 7 del CGS considerato che per quanto sopra si è provveduto ad assicurare la predetta integrazione del contraddittorio delle parti coinvolte; Dagli atti di causa si accerta che la reclamante nei termini ha provveduto a trasmettere il preannuncio di reclamo sia allo scrivente giudice sportivo, sia alla parte convenuta, indirizzandolo, per quel che attiene a quest'ultima, alla casella di posta elettronica paolo.villa1974@gmail.com,che risulta essere quella comunicata dalla predetta società agli uffici amministrativi della Divisione all’atto della iscrizione della squadra al Campionato Under 19 e dalla Divisione Calcio a 5 pubblicato sull’indirizzario ufficiale n° 71 del 25 settembre 2019 del relativo al Campionato Under 19. Esaminando poi, nel merito il reclamo in oggetto, si rileva che la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara, prevista dall'art.10, comma 6 del CGS, per aver schierato nell'incontro in questione un numero di calciatori formati inferiore ai limiti illustrati per le gare di under 19 dal C.U, n1/2019. Verificando la distinta dei calciatori presentata all'arbitro per la disputa dell'incontro in oggetto, si rileva come non possa essere ricompreso tra i formati nati dal 1 gennaio 2000 il calciatore Goncalves Pagotto Vitor Gabriele, in quanto, pur rientrando nei limiti di età, non può essere annoverato tra i formati in quanto calciatore proveniente da federazione estera.

PQM

a scioglimento della riserva di cui al C.U. n 624 del 12/2/2020 decide: a) di accogliere il ricorso, comminando alla Soc Antonio Padovani la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6 b) la tassa di reclamo non è dovuta.

 

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