DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2020/2021 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 1062 del 06.04.2021 – Delibera – GARA DEL 06/03/2021: ASD MIFAFIN – CITTA DI SESTU C5 SSD

GARA DEL 06/03/2021: ASD MIFAFIN – CITTA DI SESTU C5 SSD

Reclamo proposto dalla Società: Città di Sestu C5 Il Giudice Sportivo; Esaminato il reclamo proposto dalla Società avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art 10 comma 6 lett. a del CGS, per aver schierato nell’incontro di che trattasi il calciatore Vieira De Sousa Evandro in posizione irregolare in quanto lo stesso non avrebbe ancora scontato una giornata di squalifica inflitta col comunicato ufficiale n.385 del 06/12/2018 nella stagione agonistica 2018/2019 mentre lo stesso militava nelle file del Bagnolo Calcio a 5. Controdeduce la convenuta sostenendo che il nominato in questione, a seguito di un suo trasferimento avvenuto nel dicembre 2020 presso la Soc. Luxol St Andrews FC Futsal che partecipa al campionato estero organizzato dalla Malta FA futsal League, avrebbe scontato la squalifica di che trattasi nel corso della stagione 2020/2021 del predetto campionato e che lo stesso all’atto del trasferimento avvenuto in data 02/02/2021 non riportava alcuna sanzione all’interno del certificato internazionale di transfer. Il ricorso è fondato e va accolto per i seguenti motivi.

Dagli accertamenti esperiti si precisa che il suddetto atleta, nel corso della manifestazione Coppa Italia Serie B 2018/2019, militando nelle file del Bagnolo Calcio a 5, venne squalificato per una giornata effettiva di gara come da C.U. n.385 del 06/12/2018. Tale sanzione non è mai stata scontata nel prosieguo della manifestazione in quanto la società di appartenenza veniva eliminata dalla manifestazione. Lo stesso calciatore nel corso della stagione 2019/2020, mentre militava in diversa categoria nella Società A.S.D. Fustasl Pistoia, veniva squalificato per ulteriori due gare a seguito di una decisione della Corte Sportiva di Appello Nazionale Dispositivo pubblicata col dispositivo n. 241/CSA 2019-2020 del 05/03/2020. In base alle stesse deduzioni rese da parte reclamante è pacifico che il calciatore in questione abbia scontato almeno due giornate di squalifica prima di prendere parte all’incontro in questione e precisamente: la prima con la precedente società nell’ultima gara di campionato del 22/02/2020 (A.S.D. FUTSAL PISTOIA – IMOLESE) e la seconda con l’attuale Società in data 13/02/2021 (A.S. MIRAFIN – ITALPOL) . Quanto alla terza ed ultima giornata di squalifica, dalla documentazione allegata dalla società resistente il calciatore Vieira De Sousa Evandro, durante il periodo di militanza nel campionato maltese, risulterebbe non aver preso parte anche all’incontro tenuto in data 18/12/2020 dalla sua squadra di appartenenza dell’epoca (LUXOL ST ANDREWS FC FUTSAL), incontro regolarmente disputato e dunque valido ai fini della classifica e come tale utile - a detta della resistente- per fare scontare le sanzioni a carico dei tesserati. Tuttavia le norme che regolamentano l’esecutività ed effettività delle sanzioni della squalifica dei calciatori debbono essere coordinate anche con il Regolamento FIFA sullo Status e sui trasferimenti internazionali dei calciatori, che costituisce una norma precettiva di diretta applicazione alle Federazioni nazionali. L’art. 12 del Regolamento FIFA, infatti, prevede che “qualsiasi sospensione disciplinare fino a quattro gare o fino a tre mesi che sia stata imposta a un calciatore della Federazione di provenienza, e che non sia stata interamente scontata al momento del trasferimento, dovrà essere ugualmente applicata dalla Federazione di destinazione presso la quale il calciatore in questione verrà tesserato, affinché tale sospensione possa essere scontata all’interno della Federazione stessa. Quando viene rilasciato il Certificato internazionale di trasferimento, la Federazione di provenienza ha l’obbligo di notificare la Federazione di destinazione per iscritto, per i calciatori tesserati come dilettanti, eventuali sospensioni disciplinari che debbano ancora essere (interamente) scontate”. Dalla documentazione acquisita presso l’Ufficio Tesseramenti Centrale FIGC risulta che la Federazione Italiana, relativamente alle eventuali sospensioni disciplinari non abbia, come disposto, dal suddetto art. 12, effettuato la dovuta comunicazione all’interno del C.T.I. Dovendosi ritenere che l’obbligo da parte della Federazione di destinazione di far scontare la sanzione trova il suo presupposto indispensabile proprio nell’annotazione riportata all’interno del Certificato di trasferimento internazionale da parte della Federazione di provenienza, la mancata partecipazione del calciatore Vieira De Sousa Evandro all’incontro del 18/12/2020 disputato durante la sua militanza nel campionato maltese non può essere considerata utile ai fini dello sconto delle sanzioni di squalifica in essere. Da ciò consegue che, allorquando il calciatore Vieira De Sousa Evandro è stato nuovamente trasferito in Italia e tesserato presso la A.S. Mirafin, la squalifica comminatagli con il comunicato ufficiale n.385 del 06/12/2018 2017/2018 risultava ancora pendente e doveva essere scontata nella prima gara utile ex art. art. 21 C.G.S. In conclusione, il calciatore medesimo ha partecipato in posizione irregolare A.S. MIRAFIN – CITTA’ DI SESTU SSD del 06/03/2021.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 828 del 10/03/2021 decide: a) di accogliere il reclamo, comminando alla Società A.S. MIRAFIN la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6; b) la tassa reclamo non è dovuta.

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