DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2020/2021 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 1316 del 09.05.2021 – Delibera – Gara del 8/ 5/2021 FUTSAL POLISTENA – BERNALDA

Gara del 8/ 5/2021 FUTSAL POLISTENA - BERNALDA

Reclamo Società: BERNALDA Con il reclamo in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art 10 comma 6 del CGS per aver schierato nella gara in epigrafe 2 calciatori extracomunitari già tesserati all'estero, anziché uno solo come previsto dalle specifiche disposizioni in materia. L'atleta in questione sarebbe Viera de Morais Junior Silon, il quale pur risultando al sistema come dilettante extracomunitario mai tesserato all'estero, a detta della ricorrente precedentemente al suo arrivo in Italia avrebbe fatto parte di compagini partecipanti al campionato brasiliano. Giova precisare al riguardo che per la definizione della controversia lo scrivente giudice sportivo deve necessariamente rimettersi alle risultanze emergenti dalla consultazione del sistema informatico, dalle quali si evince che il nominato in questione è stato tesserato in Italia fin dal 14 novembre 2016,con tesseramento eseguito dall'ufficio tesseramenti della Figc con lo status di calciatore extracomunitario mai tesserato presso stato estero. Alla luce di quanto esposto non sussistono pertanto elementi probanti per poter ritenere meritevole d'accoglimento la pretesa della ricorrente.

PQM

si decide: di respingere il ricorso, omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro Polistena Bernalda 5-3 la tassa di reclamo viene addebitata

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