DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2020/2021 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 168 del 16.11.2020 – Delibera – GARA DEL 31/10/2020: CITTA’ DI SESTU – ROMA CALCIO A 5 Reclamo proposto dalla Società: Roma Calcio a 5

GARA DEL 31/10/2020: CITTA’ DI SESTU – ROMA CALCIO A 5

Reclamo proposto dalla Società: Roma Calcio a 5

Il Giudice Sportivo; Esaminato il ricorso in oggetto osserva: Con il gravame in questione, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara, prevista dall’art.10 comma 6 del C.G.S., per aver schierato nell’incontro di che trattasi il calciatore Dos Santos Martins Hugo in posizione irregolare di tesseramento. Tale convincimento discenderebbe dalla lettura dell’art.40 quinquies, comma 4 delle N.O.I.F. che testualmente recita: " i calciatori non professionisti trasferiti all’estero e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all’estero e soltanto presso la Società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all’estero”. Dalla stagione sportiva successiva i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque Società. Premesso quanto sopra, la ricorrente sostiene che il nominato in questione, calciatore residente in Italia, e tesserato nella stagione 2017/2018 presso la Società Real Dem Calcio a 5, dopo aver disputato tre stagioni sportive dal 2018 al 2020 presso Società del campionato ellenico, sia rientrato in Italia trasferendosi non più presso l’originaria Società di appartenenza, bensì presso la Società convenuta. Di qui la richiesta di comminatoria per presunta violazione delle norme di cui al precitato art.40 quinquies, delle N.O.I.F. Il ricorso è infondato e viene respinto. La ricorrente non ha tenuto conto, nel formulare la propria doglianza, che l’obbligo di rientrare presso l’originaria Società di appartenenza, sussiste solo nel caso in cui il trasferimento avvenga nella stagione sportiva successiva. Nel caso di specie essendo trascorsi ben tre anni, opera l’ultimo capoverso del precitato art.40, quinquies comma 4 delle N.O.I.F., che specifica come il calciatore decorso il suddetto periodo possa tesserarsi presso qualsiasi altra società.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva di cui al C.U. N.125 del 03/11/2020 decide: a) di respingere il ricorso, omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro: Città di Sestu – Roma Calcio a 5 7 – 4; b) la tassa di reclamo viene addebitata.

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