DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2020/2021 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 326 del 17.12.2020 – Delibera – GARA DEL 28/11/2020: ATLETICO NERVESA 2014 – L84 Reclamo proposto dalla Società: L84

 

GARA DEL 28/11/2020: ATLETICO NERVESA 2014 – L84

Reclamo proposto dalla Società: L84

Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, osserva: Con il gravame in epigrafe la ricorrente chiede che in danno della convenuta ATLETICO NERVESA 2014 sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art.10 comma 6 lettera a del C.G.S., per aver schierato nell'incontro di che trattasi il calciatore REXHEPAJ BESNIK in posizione irregolare in quanto squalificato. Sostiene la reclamante che il nominato di che trattasi, nella pregressa stagione sportiva 2019/2020 militava nelle file della società Sporting Altamarca Futsal ed aveva accumulato a fine stagione un totale di due giornate di squalifica, la prima relativa ad un partita di Coppa Italia Serie B divenuta esecutiva a seguito della pubblicazione del C.U. 641 del 13/02/2020 e la seconda relativa ad una partita di campionato Serie B pubblicata sul C.U. 698 del 26/02/2020 . Precisa la ricorrente che il calciatore in questione con la nuova Società di appartenenza avrebbe scontato solo la prima squalifica nella prima gara stagionale (Atletico Nervesa 2014- Fenice Venezia Mestre del 17/10/2020), senza tuttavia scontare la seconda squalifica in quanto presente in distinta nelle altre gare di Campionato Serie A2 disputate dalla società ATLETICO NERVESA 2014. Sulla scorta di quanto sopra indicato, la reclamante chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6.

Rilevato che i fatti così come esposti dalla ricorrente risultano comprovati e corrispondenti alle risultanze istruttorie espletate, e che il calciatore REXHEPAJ BESNIK, che non aveva in precedenza provveduto a scontare la seconda squalifica comminatagli con il C.U. N.698 del 26/02/2020, risulta inserito tra i partecipanti al gioco nella distinta di gara della Società ATLETICO NERVESA 2014 A.S.D. presentata all’arbitro ne consegue pertanto che risulta aver preso parte alla gara in oggetto in posizione irregolare.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva di cui al C.U.N. 229 del 01/12/2020 decide: di accogliere il ricorso comminando alla Società ATLETICO NERVESA 2014 A.S.D.la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; La tassa di reclamo non è dovuta.

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