DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2020/2021 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 375 del 28.12.2020 – Delibera – GARA DEL 12/12/2020: ASD ARPI NUOVA – ASD ATLANTE GROSSETO Reclamo proposto dalla Società: Atlante Grosseto
GARA DEL 12/12/2020: ASD ARPI NUOVA – ASD ATLANTE GROSSETO Reclamo proposto dalla Società: Atlante Grosseto
Il Giudice sportivo esaminato il reclamo in oggetto ,rileva che la doglianza attiene alla partecipazione all'incontro in epigrafe del calciatore Pereira Wilmar Junior il quale, a detta della ricorrente, avrebbe preso parte alla gara in posizione irregolare, non avendo per tempo provveduto a scontare la squalifica per una giornata di gara comminatagli in gare di coppa Italia concernenti la stagione sportiva 2018/2019,allorquando militava nelle file della società Elledì Carmagnola Il suddetto atleta, trasferitosi nella stagione successiva presso la Soc. Magic Crati,non poté scontare la sanzione in quanto detta società non partecipò ad alcuna manifestazione di Coppa Italia. Successivamente, sempre nel corso della predetta stagione,. trasferito nelle file della Soc Futsal Atesina prese parte inopinatamente alla gara di Coppa Italia Bubi Merano - Futsal Atesina, ove la compagine di appartenenza venne sconfitta e di conseguenza esclusa dal prosieguo della manifestazione. Nel corso della corrente stagione il Pereira è stato tesserato dalla Soc. Arpi Nuova ed in virtù delle modifiche introdotte all'art 23,comma .7 del CGS, avrebbe dovuto scontare la squalifica in argomento nelle gare di campionato della suddetta società, cosa che non è avvenuta in quanto, sia nelle gare pregresse, sia in quella oggetto di contraddittorio il nominato in questione risulta essere stato sempre schierato
P.Q.M.
a scioglimento della riserva di cui al C.U. N° 306 del 15/12/2020 decide: - di accogliere il ricorso, comminando alla Soc. Arpi Nuova la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6 -la tassa di reclamo non è dovuta.