DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2020/2021 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 461 del 12.01.2021 – Delibera – GARA DEL 12/12/2020: ASD LEONI FUTSAL CLUB ACERRA – ASD ALMA SALERNO C5

GARA DEL 12/12/2020: ASD LEONI FUTSAL CLUB ACERRA - ASD ALMA SALERNO C5

Reclamo proposto dalla Società: Alma Salerno

Il giudice sportivo rileva preliminarmente che la doglianza di parte attrice concerne la presunta partecipazione irregolare alla gara in oggetto di due calciatori Spasiano Salvatore e Ferrante Luigi i quali non avrebbero provveduto scontare sanzioni comminate loro nella pregressa stagione sportiva con comunicati ufficiali 546 del 7 gennaio 2020 e sempre 546 del 15 gennaio 2020. I numeri dei comunicati sono palesemente errati e tenuto conto che non sono stati allegati all'atto di ricorso, non consentono allo scrivente giudice sportivo di verificare la veridicità della pretesa. Nel rammentare che le vigenti norme del codice di giustizia sportiva, nei casi di specie, esigono tassativamente che l'onere della prova a carico della parte attrice sia adeguatamente documentato, cosa che nella fattispecie in esame non è avvenuto, si respinge il ricorso.

PQM

-a scioglimento della riserva di cui al C.U. N.°324 del 17/12/2020 decide: di respingere il ricorso, omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro Leoni Futsal Club Acerra - Alma Salerno 3-3 -La tassa di reclamo è addebitata.

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