DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2020/2021 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 530 del 26.01.2021 – Delibera – GARA DEL 09/01/2021: ASD REAL AUGUSTA FUTSAL – ASD ARCOBALENO ISPICA

GARA DEL 09/01/2021: ASD REAL AUGUSTA FUTSAL – ASD ARCOBALENO ISPICA

Reclamo proposto dalla Società: ASD Arcobaleno Ispica Il Giudice Sportivo; Esaminato il gravame in oggetto osserva: Con il ricorso in epigrafe la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.10 comma 1 del C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva; La partita infatti è stata definitivamente sospesa dall’arbitro al 19’ del primo tempo, a causa di un persistente strato di condensa che rendeva il terreno di gioco estremamente scivoloso con grave pregiudizio dell’incolumità sia degli atleti che della terna arbitrale. L’arbitro nel suo referto fonte privilegiata di prova, precisa che dopo tre interruzioni della gara effettuate per consentire ai dirigenti della società di eliminare l’inconveniente visti vani tutti gli accorgimenti posti in essere caratterizzati dall’apertura della parte dell’impianto e dal tentativo reiterato di asciugare il fondo con stracci e spazzoloni,considerato che la situazione non era migliorata e che l’equilibrio degli atleti era assai precario, riteneva in virtù dei suoi insindacabili poteri discrezionali la non praticabilità del terreno di gioco, decretando al 19’ del primo tempo la sospensione definitiva dell’incontro; Giova precisare al riguardo che nell’impianto non risultava in funzione alcun climatizzatore che potesse scongiurare la formazione della condensa, requisito prescritto nel regolamento di omologazione degli impianti di gioco per le gare al coperto.

P.Q.M.

Vista la costante e consolidata giurisprudenza in materia decide: a) di accogliere il ricorso, comminando alla società A.S.D. Real Augusta Futsal la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; B) la tassa di reclamo non è addebitata.

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