DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2020/2021 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 585 del 04.02.2021 – Delibera – GARA DEL 19/01/2021: SSD META CATANIA CALCIO C5 ARL – SSD MANTOVA CALCIO A5 ARL
GARA DEL 19/01/2021: SSD META CATANIA CALCIO C5 ARL – SSD MANTOVA CALCIO A5 ARL
Reclamo proposto dalla Società: Mantova Calcio a 5 Il Giudice Sportivo; In ordine al ricorso in oggetto la società reclamante adduce una serie di motivi ostativi che le hanno impedito di intraprendere il viaggio verso la sede dell’incontro. La causa è attribuibile principalmente all’emergenza COVID-19 che ha di fatto pressoché annullato i voli dalla Lombardia verso la Sicilia. Anche l’ipotesi di partire da aereoporti di regioni limitrofe, ad esempio il Veneto, non garantiva alla società istante di poter rientrare in tempi certi. Pur prendendo atto delle motivazioni addotte, e tenendo nel debito conto tutte le problematiche e le difficoltà che l’attuale pandemia ha generato e genera tuttora, non si può non rilevare come il vigente comunicato ufficiale N.1/2020 al paragrafo VII-20 concernente la “causa di forza maggiore” disponga esplicitamente per le società di Serie “A” maschile l’obbligo di raggiungere il comune sede della gara di campionato il giorno prima della data fissata per la disputa dell’incontro. Dalla documentazione prodotta non si evince che siano stati posti in essere tutti i tentativi idonei, non ultimo ad esempio l’ipotesi di intraprendere il viaggio in treno o in autopullman, né risulta agli atti che sia stata inoltrata richiesta di spostamento della gara ad altra data.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva di cui al C.U. N.509 del 21/01/2021 decide: a) che la mancata disputa dell’incontro è da ascriversi alla Società S.S.D. Mantova Calcio a 5 ARL ;le particolari circostanze del momento rendono equa solamente la comminatoria della perdita dell’incontro col punteggio di 0 – 6; b) la tassa di reclamo è addebitata.