DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2020/2021 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 709 del 24.02.2021 – Delibera – GARA DEL 13/01/2021: ASD BERNALDA – ASD SIAC Reclamo proposto dalla Società: ASD SIAC

GARA DEL 13/01/2021: ASD BERNALDA – ASD SIAC Reclamo proposto dalla Società: ASD SIAC

Il Giudice Sportivo; Esaminato il gravame in oggetto rileva: con il ricorso di che trattasi la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara per aver schierato nell’incontro in epigrafe il calciatore Azmil Khaliy in posizione irregolare di tesseramento. Tale convincimento discenderebbe dalla considerazione che il suddetto atleta alla data della disputa dell’incontro non avesse provveduto ad eleggere la residenza in Italia come previsto dalle specifiche norme dell’art.40 quinques delle N.O.I.F.. Dagli accertamenti esperiti presso il competente ufficio tesseramenti Azmil Khaliy risulta residente a Bernalda dal 4 gennaio 2021in epoca quindi antecedente alla disputa dell’incontro richiamato in oggetto, disputatosi il 13 gennaio 2021. Ne consegue, pertanto, che ha preso parte alla gara in posizione regolare.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 472 del 14/01/2021 decide di respingere il ricorso, omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro A.S.D. Bernalda - A.S.D. Siac 11 – 0 la tassa di reclamo viene addebitata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it