DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2020/2021 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 756 del 02.03.2021 – Delibera – GARA DEL 14/02/2021: ASD LAZIO C5 GLOBAL – ASD REAL STATTE Reclamo proposto dalla Società: ASD Lazio C5 Global

GARA DEL 14/02/2021: ASD LAZIO C5 GLOBAL – ASD REAL STATTE Reclamo proposto dalla Società: ASD Lazio C5 Global

Il Giudice Sportivo; Esaminato il gravame in oggetto osserva: Con il ricorso di che trattasi la parte attrice chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara, prevista dall’art.10, comma 6 del C.G.S., per aver schierato nell’incontro in epigrafe solamente cinque calciatrici formate anziché le sei previste dalle specifiche norme per le gare di Serie a Femminile contemplate dal C.U. N.1 del 6.7.2020. Dall’esame della distinta della Società ASD Real Statte presentata all’arbitro indicante solo 9 atlete, le calciatrici formate risultano soltanto cinque e più precisamente Margarito Valentina, Violi Marcella, Mansueto Nicoletta, Bootimah Sara e Cannella Giorgia, mentre delle altre quattro, tre sono brasiliane ed una è spagnola. Ne consegue pertanto che non è stata rispettatala percentuale di calciatrici formate indicate sul predetto C.U.N.1/2020

P.Q.M.

A scioglimento della riserva di cui al C.U. N° 649 del 16/02/2021 decide:

a) di accogliere il ricorso, comminando alla Società ASD Real Statte la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6;

b) la tassa di reclamo non è dovuta.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it