DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2020/2021 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 785 del 04.03.2021 – Delibera – GARA DEL 06/02/2021: ASD SPORTING SALA CONSILINA – ASD SPARTAK CASERTA

GARA DEL 06/02/2021: ASD SPORTING SALA CONSILINA – ASD SPARTAK CASERTA

Reclamo proposto dalla Società: ASD SPARTAK CASERTA Il Giudice Sportivo; Rilevato che il reclamo in oggetto riguarda decisioni di natura tecnica adottate in campo dall’arbitro, la sindacabilità delle quali è preclusa alla cognizione dello scrivente Giudice Sportivo ai sensi dell’art.65, comma 1 lett.b del C.G.S., lo respinge dichiarandolo inammissibile;

P.Q.M.

A scioglimento della riserva di cui al C.U. N° 611 del 09-02-2021 a) procede all’omologazione del risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro Sporting Sala Consilina – Spartak Caserta 6 – 1; b) la tassa di reclamo viene addebitata.

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