DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 107 del 22.03.2017 – Campionato Serie D – Delibera – S.TEODORO – ALBALONGA

S.TEODORO – ALBALONGA

Il Giudice Sportivo,

- esaminato il reclamo del 22 febbraio 2017 proposto dalla U.S. SAN TEODORO, a seguito di tempestivo preannuncio, con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, dei calciatori PANINI MANUEL E GIANNONE ROCCO schierati rispettivamente con il n. 6 e il n. 8, per la SSD ALBALONGA CALCIO; - rilevato che ad entrambi i calciatori summenzionati è stata comminata, con C.U. n. 87 del 7 febbraio 2017, la squalifica per una gara effettiva per "recidiva in ammonizione", e che, secondo la ricorrente, detta squalifica per una gara non sarebbe stata scontata, in ragione dell'annullamento della gara SSD ALBALONGA CALCIO - ASD Città di Foligno, disposto con C.U. n. 89 del 10 febbraio 2017, antecedente quella di cui in epigrafe, alla quale, pertanto, ai sensi dell'art. 22 C.G.S., i medesimi non aveva titolo a partecipare; - visto l'art. 22, comma 4, CGS richiamato dalla ricorrente a sostegno della propria tesi, ove si prevede che la sanzione a carico del calciatore si considera scontata per le gare "che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della quantificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell'art. 17, e non sono successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo"; - rilevato come emerga con assoluto nitore che l'interpretazione letterale e sistematica della norma summenzionata, ed in particolare l'inciso "annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva", sia da riferire ad un annullamento deliberato con decisione definitiva dai competenti organi giurisdizionali - rilevato che, rispetto alla gara ASD Città di Foligno - A.S. OSTIAMARE LIDO CALCIO S.R.L., codesto Giudice sportivo ha deciso, con C.U. n. 87 dell'8 febbraio 2017, di comminare alla società Foligno la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, oltre alla penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di euro 4000, quale terza rinuncia ai sensi dell'art 17 C.G.S. e 53 NOIF e che pertanto: a) la gara ha "conseguito un risultato valido ai fini della classifica", che non è stato in alcun modo annullato da successive decisioni, b) le sanzioni a carico dei tesserati "si considerano scontate a tutti gli effetti". - rilevato che il C.U. n. 85 del 3 febbraio 2017, a cui si riferisce la ricorrente, è un comunicato che non contiene alcuna delibera di Codesto o altri Organi di Giustizia Sportiva, essendo esclusivamente riferibile al Dipartimento Interregionale che - dopo aver decretato con proprio provvedimento del 27.01.2017 che la società ASD Città di Foligno doveva considerarsi ad ogni effetto rinunciataria per tutte le rimanenti gare del campionato - ha con esso disposto l'annullamento della gara in epigrafe; - rilevato che non può ignorarsi come l'utilizzo ad opera del Dipartimento Interregionale, dell'espressione "annullamento", per quanto inserita in comunicati ufficiali non riconducibili ad organi di giustizia sportiva ma strumentali ad esigenze organizzative legate allo svolgimento delle gare, possa aver ingenerato nei soggetti destinatari dubbi sulla corretta interpretazione e applicazione dell'art. 22 CGS

P.Q.M.

Delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: U.S. SAN TEODORO - ALBALONGA 0-1; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.

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