DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 19.10.2016 – Campionato Serie D – Delibera – S.D. SAN SEVERO – A.S.D. A.V. HERCULANEUM 1924

S.D. SAN SEVERO – A.S.D. A.V. HERCULANEUM 1924

Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla U.S.D. SAN SEVERO con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore Ginestra Marco tesserato per la A.S.D. A.V. HERCULANEUM 1924; - esaminate le memorie ex art. 29, comma 8 bis, C.G.S., fatte pervenire il 17 ottobre 2016 dalla A.S.D. A.V. HERCULANEUM 1924, con le quali si eccepisce il mancato invio del reclamo avverso, in violazione di quanto prescritto dell’art. 33, comma 5, C.G.S., del quale si chiede venga dichiarata l’inammissibilità; - rilevato che dalla documentazione in atti risulta che la U.S.D. SAN SEVERO ha debitamente inoltrato copia del reclamo tempestivamente proposto alla A.S.D. A.V. HERCULANEUM 1924, con raccomandata del 3 ottobre 2016, e che l’art. 33, comma 5, C.G.S., non impone alla reclamante adempimenti diversi e/o ulteriori, se non quello di provvedere al “contestuale invio del ricorso all’eventuale controparte”; - Rilevato che la norma summenzionata va letta in combinato disposto con l’art. 33, comma 7, C.G.S. ― che sancisce il diritto della controparte di inviare proprie controdeduzioni ― disposizioni congiuntamente volte a garantire l’esercizio del diritto al contraddittorio, per consentire alla controparte di conoscere gli addebiti che le vengono mossi in modo da poter apprestare le proprie difese. - Rilevato che la raccomandata inviata dalla U.S.D. SAN SEVERO alla A.S.D. A.V. HERCULANEUM 1924 non risulta consegnata, ma rispedita al mittente in data 13/10/2016. - Rilevato che ai sensi dell’art. 34, comma 4 bis, C.G.S.: “È consentito agli organi di giustizia sportiva di rimettere in termini una parte, se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile.

P.Q.M.

1) Dichiara l’ammissibilità del reclamo proposto dalla U.S.D. SAN SEVERO; 2) Dispone l’immediata trasmissione d’ufficio del reclamo alla A.S.D. A.V. HERCULANEUM 1924; 3) Concede alla A.S.D. A.V. HERCULANEUM 1924 termine al 26 ottobre 2016 per l’invio di proprie controdeduzioni, 4) Si riserva la decisione sul merito del reclamo proposto dalla U.S.D. SAN SEVERO, da assumersi nella prossima riunione del giorno 28 ottobre 2016;

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