DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 70 del 05.01.2017 – Campionato Serie D – Delibera – A.S.D. CITTÁ DI GRAGNANO – A.S.D. GLADIATOR

A.S.D. CITTÁ DI GRAGNANO – A.S.D. GLADIATOR

Il Giudice Sportivo:

- letto il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dall’ A.S.D. GLADIATOR, con il quale si chiede sia inflitta alla A.S.D. CITTÁ DI GRAGNANO la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 17 comma 5 del C.G.S., per avere detta società violato, a seguito delle sostituzioni di alcuni calciatori della propria squadra effettuate nel corso del secondo tempo, la norma sull’impiego dei calciatori "giovani"; - lette la memoria fatte pervenire dalla A.S.D. CITTÁ DI GRAGNANO, entro il termine previsto dall’art. 21, C.G.S., con la quale si contestano i fatti descritti dalla società reclamante ed, in particolare, si sostiene che al 42’ del secondo tempo il calciatore n. 11 Manna Giuseppe sarebbe stato sostituito non con il n. 18 Liccardi Vincenzo, bensì con altro calciatore, ossia il n. 16 Passariello Salvatore; - rilevato che le evidenze istruttorie non appaiono sufficientemente esaustive si trasmettono gli atti relativi alla gara in oggetto alla Procura Federale della F.I.G.C. affinché siano svolti tutti gli accertamenti diretti a verificare le modalità e i tempi del riconoscimento, da parte del Direttore di gara, dei calciatori inseriti nella distinta della A.S.D. CITTÁ DI GRAGNANO, nonché l’identità dei calciatori impiegati nel corso della gara, compresi quelli sostituiti.

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