DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 90 del 15.02.2017 – Campionato Serie D – Delibera – POL. D. CITTÁ DI CIAMPINO – FBC GRAVINA S.C.S.D.:

POL. D. CITTÁ DI CIAMPINO – FBC GRAVINA S.C.S.D.:

Il Giudice Sportivo,

- esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla FBC GRAVINA S.C.S.D. con il quale si deduce l’irregolare svolgimento della gara e se ne richiede l’annullamento e conseguente ripetizione, poiché l’Arbitro avrebbe comminato un provvedimento disciplinare di espulsione a carico del proprio calciatore schierato con il n. 1, Vassallo Brian, in ragione di un “errore tecnico”; - lette le ulteriori memorie inviate dalla FBC GRAVINA S.C.S.D., entro il termine previsto dall’art. 29 comma 8 bis, C.G.S., con le quali si insiste nel denunciare l’erroneità della valutazione tecnica compiuta dall’arbitro e si aggiunge che il direttore di gara avrebbe dichiarato il falso in seno al proprio rapporto di gara; - esaminato il rapporto di gara e rilevato come da esso non sia possibile rilevare alcun argomento a sostegno della tesi della società reclamante; - considerato che rispetto alla fattispecie denunciata le allegazione istruttorie prodotte sono chiaramente inammissibili;

P.Q.M.

Delibera:

1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: POL. D. CITTÁ DI CIAMPINO – FBC GRAVINA S.C.S.D. 2-1; 3) di addebitare sul conto della FBC GRAVINA S.C.S.D. la tassa di reclamo.

 

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