DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 96 del 23.02.2017 – Campionato Serie D – Delibera – A.S.D. ROMAGNA CENTRO – ALFONSINE F.C.

A.S.D. ROMAGNA CENTRO – ALFONSINE F.C.

Il Giudice Sportivo,

- esaminato il reclamo del 6 febbraio 2017 proposto dalla A.S.D. ROMAGNA CENTRO, a seguito di tempestivo preannuncio, con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore BAMONTE GIANLUIGI tesserato per la ALFONSINE F.C.; - lette le controdeduzioni fatte pervenire dall’ALFONSINE F.C. il 14 febbraio 2017; - rilevato che al calciatore summenzionato, è stata comminata la squalifica per una gara per “doppia ammonizione”, di cui al C.U. n. 78 del 25 gennaio 2017 emesso dal Dipartimento Interregionale; - rilevato che la medesima squalifica per una gara non è stata scontata, essendo stato il calciatore BAMONTE GIANLUIGI regolarmente impiegato sia nel corso della gara Alfonsine - Recanatese del 29 gennaio 2017, sia nella gara di cui in epigrafe, alla quale, pertanto, ai sensi dell’art. 22 C.G.S., il medesimo non aveva titolo a partecipare;

P.Q.M.

Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla ALFONSINE F.C. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.

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