DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 99 del 01.03.2017 – Campionato Serie D – Delibera – CITTA DI GELA A R.L. – CITTA DI GRAGNANO
CITTA DI GELA A R.L. - CITTA DI GRAGNANO
Il Giudice Sportivo,
- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla S.S.D. CITTA’ DI GELA con il quale si richiede che venga inflitta alla A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del C.G.S. Secondo la ricostruzione della società reclamante, il calciatore Madero Sonora Nicolas, schierato con il n. 6 dalla A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO nell'ambito della gara in oggetto, non avrebbe avuto titolo a parteciparvi in quanto non tesserato presso la suddetta società; - lette la dichiarazioni del 16 febbraio 2017 inoltrate, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall'Ufficio Tesseramento Centrale della F.I.G.C e dall'Ufficio Tesseramento della L.N.D., nelle quali si informa che, in ragione della dettagliata documentazione allegata, formalmente depositata entro il termine del 31.12.2016, "il calciatore Madero Sonora Nicolas, nato il 26-5-1993, risulta essere tesserato dal12/1/2017 con la società A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO."; P.Q.M. Delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 1-3; 3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della S.S.D Città Di Gela. 4) di condannare la S.S.D. CITTA’ DI GELA al pagamento delle spese in favore della A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO, per un importo pari ad euro 500, a titolo di responsabilità per lite temeraria in forza del combinato disposto dell'art. 10, comma 1, C.G.S. CONI, e dell'art. 16,comma 5, C.G.S. FIGC.