DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 106 del 28.02.2018 -Campionato Serie D – Delibera – ASD CITTÁ DI GELA – A.C.R. MESSINA S.S.D.a.r.l.
ASD CITTÁ DI GELA – A.C.R. MESSINA S.S.D.a.r.l.
Il Giudice Sportivo,
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.C.R. MESSINA S.S.D.a.r.l., con il quale si deduce l’irregolare svolgimento della gara in epigrafe, in ragione di condotte minacciose ed intimidatorie, perpetrate dai “tecnici della Città di Gela” ai danni dei propri calciatori, che avrebbero avuto l’effetto di “distogliere la loro attenzione sulla propria performance agonistica”; - lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla S.S.D. CITTÁ DI GELA a R.L., con le quali si deduce la genericità e infondatezza, nel merito, del reclamo di controparte; - esaminato il rapporto di gara e rilevato come da esso non sia possibile acquisire alcun argomento a sostegno della tesi della società reclamante ma che, al contrario, l’arbitro addebita ad un calciatore della medesima, di seguito espulso, l’originaria provocazione successivamente sfociata in una rissa “che coinvolgeva tutti i giocatori, compresi i dirigenti delle due società”. - rilevato come le ulteriori circostanze dedotte nel reclamo si palesino piuttosto rarefatte e in alcun modo accompagnate da idonee risultanze istruttorie ― in grado di provare la presunta aggressione subita dai tesserati della società ospitata all’interno del proprio spogliatoio e tale da “influire, in primis, sullo stato psicologico ed emotivo della squadra giallorossa” ― tanto da risultare meramente asseverate; - rilevato, inoltre, la pretestuosità della tesi che tenta di far discendere dalla presunta ricostruzione in fatto una impossibilità a “condurre il secondo tempo di gioco con la necessaria concentrazione e determinazione sportiva” e, per tale via, pervenire ad una dichiarazione di “irregolare svolgimento della gara”;
P.Q.M.
Delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: S.S.D. CITTÁ DI GELA a R.L. – A.C.R. MESSINA S.S.D.a.r.l. 0-0; 3) di addebitare sul conto della A.C.R. MESSINA S.S.D.a.r.l. la tassa di reclamo; 4) di condannare la A.C.R. MESSINA S.S.D. a.r.l. al pagamento delle spese in favore della S.S.D. CITTÁ DI GELA a R.L., per un importo pari ad euro 500, a titolo di responsabilità per lite temeraria in forza del combinato disposto dell’art. 10, comma 1, C.G.S. CONI, e dell’art. 16, comma 5, C.G.S. FIGC.