DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 133 del 26.04.2018 -Campionato Serie D – Delibera – SSDARL SAVONA FBC – ASD ALBISSOLA 2010

SSDARL SAVONA FBC – ASD ALBISSOLA 2010

Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla SSDARL SAVONA FBC con il quale si deduce l’alterazione della regolarità dello svolgimento della gara in epigrafe, in ragione del presunto errore tecnico dell’arbitro, per avere il medesimo concesso un calcio di rigore per un fallo di mano commesso abbondantemente fuori area; - esaminato il rapporto di gara e rilevato come non sia possibile rilevare alcun argomento a sostegno della tesi della società reclamante; - considerato che rispetto alla fattispecie denunciata le allegazioni istruttorie prodotte sono chiaramente inammissibili; - rilevato, inoltre, la pretestuosità della tesi in diritto, che tenta di imputare all’arbitro presunte violazioni regolamentari a fronte di una valutazione discrezionale riferibile ad un episodio di gioco;

P.Q.M.

Delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: SSDARL SAVONA FBC – ASD ALBISSOLA 2010 0-1; 3) di addebitare sul conto della SSDARL SAVONA FBC la tassa di reclamo;

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