DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 74 del 20.12.2017 -Campionato Serie D – Delibera – A.S.D. ARZIGNANO VALCHIAMPO – SSDARL VIRTUSVECOMP VERONA:

A.S.D. ARZIGNANO VALCHIAMPO – SSDARL VIRTUSVECOMP VERONA:

Il Giudice Sportivo,

- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla SSDARL VIRTUSVECOMP VERONA con il quale si richiede che venga inflitta alla A.S.D. ARZIGNANO VALCHIAMPO la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 17 comma 5 del C.G.S. Secondo la ricostruzione della società reclamante, il calciatore FORTE DANIELE ANTONIO, schierato con il n. 11 dalla A.S.D. ARZIGNANO VALCHIAMPO nell’ambito della gara in oggetto, non avrebbe avuto titolo a parteciparvi in quanto irregolarmente tesserato presso la suddetta società; - esaminate le controdeduzioni fatte pervenire dall’A.S.D. ARZIGNANO VALCHIAMPO e le ulteriori; - letta la delibera assunta il 23 ottobre 2017 del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, in ordine alla richiesta di codesto Giudice sportivo, che dichiara valido il tesseramento del calciatore FORTE DANIELE ANTONIO in favore della società A.S.D. ARZIGNANO VALCHIAMPO;

P.Q.M.

Delibera:

1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 1-0; 3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della SSDARL VIRTUSVECOMP VERONA.

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