DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 135 del 29.04.2019 -Campionato Serie D – Delibera – SANDONA 1922 A.S.D. – ADRIESE

SANDONA 1922 A.S.D. - ADRIESE

Il Giudice Sportivo:

- letto il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dall'A.C. SANDON 1922 A.S.D., con il quale si chiede sia inflitta alla U.S. ADRIESE 1906 la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del C.G.S., per avere detta società violato, a seguito delle sostituzioni di alcuni calciatori della propria squadra effettuate nel corso del secondo tempo, la norma sull'impiego dei calciatori "giovani", prevista dal C.U. n. 1, 2018/2019 lettera c) del Comitato Interregionale; - rilevato che, in particolare, la reclamante afferma che la sostituzione del n. 3 Matteo Boldrin Giuseppe (classe '00) con il n. 13 Boccioletti Benjamin (classe '99), effettuata al 39' del secondo tempo avrebbe determinato la violazione dell'obbligo d'impiegare, per l'intera durata della gara, almeno 1 calciatore nato dal 1º gennaio 2000, così come previsto dal C.U. n. 1, 2018/2019 lettera c) del Comitato Interregionale, a nulla valendo la successiva sostituzione, effettuata trascorsi "non meno di 30 secondi/1 minuto" del calciatore n. 11 Nicoloso Luca (classe '99), con il n. 15 Tomasini Luca (classe '00).

- letto il referto arbitrale in cui entrambe le sostituzioni risultano effettuate al 39' del secondo tempo e sentito il Direttore di gara il quale ha chiarito che le medesime, come puntualmente indicato nel proprio supplemento di rapporto, "sono state effettuate nella stessa interruzione di gioco", senza che la gara sia stata mai ripresa "tra la prima e la seconda sostituzione".

P.Q.M.

Delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: A.C. SANDON 1922 A.S.D. - U.S. ADRIESE 1906 1-2; 3) di addebitare sul conto della A.C. SANDON 1922 A.S.D. la tassa di reclamo.

 

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