DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 10.10.2018 -Campionato Serie D – Delibera – CASTIADAS CALCIO – TRASTEVERE CALCIO

CASTIADAS CALCIO - TRASTEVERE CALCIO

Il Giudice Sportivo,

- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. TRASTEVERE, con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore JANATI ADAM IDRISSI tesserato per la A.S.D. CASTIADAS CALCIO; - esaminate le memorie ex art. 29, comma 8 bis, C.G.S., fatte pervenire l8 ottobre 2018 dalla A.S.D. CASTIADAS CALCIO, con le quali in via pregiudiziale, si eccepisce l’inammissibilità del reclamo in quanto proposto in violazione di quanto prescritto dall’art. 38, comma 7, C.G.S.; nel merito, si sostiene che le squalifica comminata nella scorsa stagione sportiva andava scontata nella medesima categoria di appartenenza; - rilevato che al calciatore summenzionato, all’epoca tesserato per l’OLBIA CLACIO 1905, è stata comminata la squalifica per una gara per recidiva in ammonizione, di cui al C.U. n. 105/TB dell11 aprile 2018 emesso dalla Lega PRO per le gare della 9a giornata di ritorno del Campionato Beretti stagione 2017/2018, disputate in data 7 aprile 2018; - rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata nel Campionato Beretti 2017/2018, come ricavabile dal fatto che la 9a del girone di ritorno rappresenta l’ultima gara disputata dall’OLBIA CLACIO 1905 nell’ambito di quella stagione sportiva, non essendo la società coinvolta nelle fasi di playoff o playout; - rilevato che la medesima squalifica per una gara non è stata scontata nel corso del Campionato di Serie D 2018/19, essendo stato il calciatore JANATI ADAM IDRISSI inserito in distinta in entrambe le prime due giornate di campionato e impiegato dal primo minuto nella gara del 23 settembre 2018, 2a del girone di andata, di cui in epigrafe, alla quale, pertanto, ai sensi dell’art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, il medesimo non aveva titolo a partecipare;

P.Q.M.

Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla A.S.D. CASTIADAS CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.

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