DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 80 del 23.01.2019 -Campionato Serie D – Delibera – A.S.D. FRANCAVILLA CALCIO 1927 – S.S.D. CITTÁ DI CAMPOBASSO 1919:

 

A.S.D. FRANCAVILLA CALCIO 1927 – S.S.D. CITTÁ DI CAMPOBASSO 1919:

Il Giudice Sportivo,

- esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla A.S.D. FRANCAVILLA CALCIO 1927 e con il quale si deduce l’irregolare svolgimento della gara e se ne richiede la conseguente ripetizione, poiché l’Arbitro sarebbe incorso in errore tecnico, avendo comminato un provvedimento di espulsione ai danni del proprio calciatore n. 15, NAZARI DENNY, nonostante il relativo fallo, teso ad evitare la segnatura di una rete, fosse stato commesso dal diverso calciatore del proprio sodalizio, vale a dire il n. 21, DI RENZO ALESSANDRO; - lette le controdeduzioni depositate dalla S.S.D. CITTÁ DI CAMPOBASSO 1919, con le quali si chiede, in via pregiudiziale, di dichiarare l’inammissibilità e improcedibilità del reclamo e, in via principale, il rigetto per assenza di errore tecnico da parte del direttore di gara e inammissibilità dei mezzi istruttori prodotti; - rilevato come ai sensi dell’art. 35, comma 1.2, CGS, codesto giudice sportivo ha piena facoltà di utilizzare riprese televisive o “altri filmati”, come quello allegato dalla reclamante a riprova delle proprie affermazioni, quale mezzi di prova volti a dimostrare che i documenti ufficiali indicano quale espulso soggetto diverso dall’autore dell’infrazione; - rilevato che il direttore di gara ha espressamente riconosciuto, con dichiarazione resa per iscritto il 18 gennaio 2019 e debitamente sottoscritta, l’errore nel quale è incorso, affermando che il fallo da lui sanzionato con provvedimento disciplinare di espulsione a carico del calciatore n. 15 della A.S.D. FRANCAVILLA CALCIO 1927, Nazari Denny, è stato in realtà commesso dal calciatore n.21, Di Renzo Alessandro, del medesimo sodalizio; - considerato che nella fattispecie di cui è causa si è concretizzato un errore non valutabile con criteri esclusivamente tecnici, tale da aver inciso sul regolare svolgimento della gara, codesto giudice in forza dell’art. 17, comma 4, let. c) CGS.

P.Q.M.

Dispone: - la ripetizione della gara oggetto di reclamo; - la pubblicazione dei relativi provvedimenti disciplinari (Francavilla - Calciatori Espulsi: Di Renzo Alessandro, Squalifica per una gara effettiva – Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo; Calciatori Ammoniti: Mele Francesco (VII), Nazari Denny (IV); Città di Campobasso: Calciatori Ammoniti: La Barba Edoardo (III), Sposito Alex (III), Di Paolo Federico (II) - la trasmissione degli atti al Comitato Interregionale per quanto di competenza in ordine alla ripetizione della gara; - di non addebitare la tassa di reclamo.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it