DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 18.09.2019 -Campionato Serie D – Delibera – CJARLINS MUZANE – VIGASIO A R.L.
CJARLINS MUZANE - VIGASIO A R.L.
Il Giudice Sportivo,
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dall’ S.S.D. VIGASIO A.R.L. con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore GUBELLINI MATTEO tesserato per l’A.S.D. CJARLINS MUZANE; - lette le controdeduzioni depositate dalla A.S.D. CJARLINS MUZANE con le quali si afferma che il calciatore avrebbe dovuto scontare nella nuova categoria di appartenenza, vale a dire quella degli Juniores Nazionali; - rilevato che al calciatore summenzionato, all’epoca tesserato per la U.S. Triestina Calcio 1918, è stata comminata la squalifica per una gara per recidività in ammonizioni, di cui al C.U. n. 137/TB del 15 aprile 2019 emesso dalla Lega Pro per le gare del Campionato Nazionale D. Beretti 2018/2019, disputate in data 13 aprile 2019; - rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata nel Campionato Beretti 2018/2019, essendo quella del 13 aprile 2019 l’ultima gara della fase a gironi e non avendo la U.S. Triestina Calcio 1918 guadagnato l’accesso alla fase finale; - rilevato che quella in epigrafe, inserita nel programma della prima giornata del Campionato di Serie D 2019/20, è la prima gara di campionato che il calciatore GUBELLINI MATTEO disputa con il nuovo sodalizio; - rilevato che la squalifica per una gara non è stata scontata, atteso che l’art. 21, comma 7 del C.G.S., dettaglia a lascia invariato il tenore della disposizione normativa previgente (art. 22, comma 6), e che, pertanto, il calciatore non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe
P.Q.M.
Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla A.S.D. CJARLINS MUZANE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare il contributo di reclamo.