DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 06.11.2019 -Campionato Serie D – Delibera – PRO SESTO S.R.L. – LEVICO TERME
PRO SESTO S.R.L. - LEVICO TERME
Il Giudice Sportivo,
- esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla U.S.D. LEVICO TERME e con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara e se ne richiede la conseguente ripetizione, poiché l'Arbitro sarebbe incorso in errore tecnico, avendo comminato un provvedimento di espulsione ai danni del calciatore n. 4 della S.S.D. PRO SESTO SRL, GATTONI TOMMASO, solo a seguito della terza ammonizione comminata al 85' e successiva alle precedenti del 20' e del 75', comminate sempre all'indirizzo del medesimo calciatore; - lette le controdeduzioni depositate dalla S.S.D. PRO SESTO SRL, con le quali si chiede nel merito, in via principale, di dichiarare l'inesistenza e, in via subordinata, la non decisività e ininfluenza dell'errore tecnico lamentato dalla ricorrente e, in via istruttoria, l'inammissibilità dei mezzi di prova prodotti; - rilevato come ai sensi dell'art. 61, comma 2, CGS, codesto giudice sportivo ha piena facoltà di utilizzare riprese televisive o "altri filmati", come quello allegato dalla reclamante a riprova delle proprie affermazioni, quale mezzi di prova volti a dimostrare che i documenti ufficiali indicano quale ammonito soggetto diverso dall'autore dell'infrazione; - rilevato che il direttore di gara, con proprio supplemento di referto inviato il 30 ottobre 2019, ha espressamente riconosciuto l'errore nel quale è incorso, affermando di "aver commesso un errore in buona fede, ammonendo per ben tre volte lo stesso giocatore" individuato nel calciatore n. 4 della S.S.D. PRO SESTO SRL; - considerato che nella fattispecie di cui è causa si è concretizzato un errore non valutabile con criteri esclusivamente tecnici e che ha inciso sul regolare svolgimento della gara, ai sensi dell'art. 10, comma 5, let. c) CGS.
P.Q.M.
Dispone: 1) di accogliere reclamo 2) la ripetizione della gara oggetto di reclamo; 3) la trasmissione degli atti al Dipartimento Interregionale per quanto di competenza; 4) di non addebitare la tassa di reclamo.