DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2020/2021- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 112 del 25.02.2021 -Campionato Serie D – Delibera – CAMPODARSEGO – CHIONS

CAMPODARSEGO - CHIONS

Il Giudice Sportivo,

- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla ACD CAMPODARSEGO con il quale si deduce l'alterazione della regolarità dello svolgimento della gara in epigrafe, in ragione del presunto errore tecnico dell'arbitro, per non avere il medesimo autorizzato la sostituzione avvenuta al 23º del secondo tempo di gioco tra il n. 11 e n. 16 del Chions, così violando la Regola 3.3 del Regolamento del Gioco del Calcio; - esaminata la memoria di replica fatta pervenire dall'A.P.C. CHIONS, che incentra i propri rilievi e argomenti sulla diversa fattispecie della violazione delle norme di cui al punto C) del C.U. 1º luglio 2020, oltre a contestare l'assenza di qualsivoglia errore tecnico; - esaminato il rapporto di gara e rilevato come non sia possibile rilevare alcun argomento a sostegno della tesi della società reclamante, ma al contrario l'arbitro, con proprio supplemento di referto, ricostruisce puntualmente le modalità che hanno condotto alle due sostituzioni operate "durante un'unica interruzione di gioco"; - considerato che rispetto alla fattispecie denunciata le allegazioni istruttorie prodotte sono inammissibili;

P.Q.M.

Delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: ACD CAMPODARSEGO - A.P.C. CHIONS 0-1; 3) di addebitare sul conto della ACD CAMPODARSEGO il contributo di reclamo;

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it